Il decreto legislativo sulle parole cuoio e pelle
Il testo che in Italia decide quando un materiale può chiamarsi cuoio o pelle, letto articolo per articolo. Riportiamo le parole del decreto come compaiono su Normattiva, il portale della legge vigente, con la data in cui le abbiamo lette. Non è consulenza legale.
Che cosa regola il decreto n. 68 del 2020
Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68 è stato adottato in base all'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37, la Legge europea 2018. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 26 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2020, centoventi giorni dopo la pubblicazione, come prevede l'articolo 12. Dalla stessa data è abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che regolava la materia da più di cinquant'anni.
Il testo è breve: dodici articoli divisi in tre capi. Il primo capo riguarda l'uso dei termini, il secondo le sanzioni e la vigilanza, il terzo le disposizioni finali. L'articolo 1 dice a quali parole si applica e perché: «al fine di fornire una corretta informazione al consumatore», con qualsiasi modalità di presentazione, «anche in via elettronica».
Il decreto disciplina anche la pelliccia; questo sito non se ne occupa e nelle citazioni seguenti segnaliamo con […] le parti che la riguardano.
Il presente decreto reca disposizioni relative alla definizione ed uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» […] e «rigenerato di fibre di cuoio» ed alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonché dei manufatti con essi fabbricati […].
Le definizioni dell'articolo 2, parola per parola
Tutto il decreto ruota intorno all'articolo 2, che prende le definizioni dalla direttiva europea 94/11/CE. Il cuoio è pelle animale che ha conservato «la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta», conciata in modo che non marcisca. Anche le pelli tagliate in strati, prima o dopo la conciatura, restano cuoio.
Se invece la pelle viene disintegrata in fibre o polvere e poi ricomposta in fogli, quei fogli non possono chiamarsi cuoio. Lo spessore del rivestimento separa il cuoio dal cuoio rivestito: fino a 0,15 millimetri il nome non cambia; oltre, e fino a un terzo dello spessore totale, si parla di «cuoio rivestito» o «pelle rivestita».
Il «cuoio pieno fiore» è definito alla fine della stessa lettera: la grana originaria deve essere intatta, senza sfioratura, scarnatura o spaccatura che ne abbiano tolto la pellicola superficiale.
«cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: […] un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;
Se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura, può essere utilizzato il termine «cuoio pieno fiore»;
Il divieto dell'articolo 3, anche in un'altra lingua
L'articolo 3 è una frase sola ma lunga, e contiene tre estensioni che contano molto per chi legge inserzioni straniere. La prima: il divieto vale «anche in lingua diversa dall'italiano». La seconda: vale per i termini usati sia come aggettivi sia come sostantivi, anche dentro altre parole, con prefissi o suffissi. La terza: copre anche i nomi generici «cuoiame», «pellame» e «pelletteria».
Letto da acquirente, significa che un'etichetta per il mercato italiano non può rendere 超纤皮 o PU皮 con una parola che contenga «pelle», perché il materiale non rientra in nessuna definizione. Anche parole composte molto diffuse, come quelle formate da un prefisso più «pelle», usate per un sintetico, si scontrano con la lettera del testo; non diamo pareri su come vengano valutate caso per caso.
È vietata l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» […] e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» […], di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
Etichetta o contrassegno: gli obblighi dell'articolo 4
Chi usa uno dei termini definiti deve anche dimostrarlo con un'etichetta o un contrassegno. L'articolo 2 distingue i due supporti: l'etichetta è un cartellino di tessuto, cartone o altro materiale applicato all'oggetto; il contrassegno è un segno impresso direttamente, «mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia».
L'obbligo di etichettare spetta al fabbricante o all'importatore, che rispondono anche dell'esattezza delle informazioni. Il distributore deve verificare che l'etichetta ci sia. L'etichetta deve essere durevole, leggibile, visibile e accessibile, e quando un oggetto unisce materiali diversi deve indicare in modo inequivocabile quali parti sono di cuoio o pelle.
Per la pelletteria che arriva da un negozio cinese questo dà un riferimento concreto: un articolo venduto in Italia come pelle dovrebbe portare un'etichetta o un marchio impresso che lo dica, parte per parte.
Il fabbricante o l'importatore è responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.
Le eccezioni: calzature e mutuo riconoscimento
Due articoli restringono il campo. L'articolo 1, comma 2, esclude i prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE, cioè le calzature destinate al consumatore: per le scarpe vale il sistema di etichettatura europeo, con le sue definizioni per tomaia, fodera e suola.
L'articolo 5 introduce il mutuo riconoscimento: il decreto non si applica ai materiali e ai manufatti «prodotti, fabbricati ovvero commercializzati» in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né a quelli fabbricati in uno Stato dell'EFTA che fa parte dello Spazio economico europeo. Un articolo che arriva dalla Cina direttamente in Italia, senza passare dal mercato di un altro Stato membro, non rientra in questa eccezione.
Per chi compra da un negozio cinese, quindi, cinture, borse, portafogli e giacche sono il terreno del decreto; le scarpe seguono un'altra regola.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994.
Chi accerta e quali sanzioni prevede
Gli accertamenti spettano alle Camere di commercio, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli quando i prodotti sono immessi in libera pratica e alla Guardia di finanza, oltre che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Per le analisi dei campioni gli organi di accertamento si rivolgono alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti o ad altri laboratori accreditati. Le sanzioni le irroga la Camera di commercio competente.
L'articolo 6 fissa sanzioni amministrative diverse a seconda di chi sbaglia e di come. Per fabbricante o importatore che mettono in commercio articoli senza etichetta, o con termini non conformi alle definizioni, si va da 3.000 a 20.000 euro; per un'etichetta presente ma non conforme ai requisiti di durata e leggibilità, da 1.500 a 20.000 euro. Per il distributore la sanzione va da 700 a 3.500 euro. Dopo la contestazione ci sono sessanta giorni per mettere in regola l'etichetta o ritirare la merce.
Sono cifre pensate per chi vende, non per chi compra un portafoglio per sé.
Che cosa cambia per chi compra da un negozio cinese
Gli obblighi del decreto sono rivolti a fabbricanti, importatori e distributori che mettono prodotti sul mercato. Chi ordina un portafoglio da un negozio cinese per uso proprio non è il soggetto a cui il testo si rivolge, e un negozio cinese che vende su una piattaforma cinese non scrive per il mercato italiano.
Il decreto ti serve comunque, per una ragione pratica: è il vocabolario più preciso che hai. Ti dice che «cuoio» e «pelle» coprono anche la crosta, che «pieno fiore» richiede la grana intatta, che oltre 0,15 millimetri di rivestimento il nome cambia e che un foglio di fibre ricomposte ha un nome suo. Con queste distinzioni in testa, le parole cinesi dell'inserzione diventano domande precise da fare.
Questa pagina riporta il testo e lo collega agli esempi tipici; non è un parere legale e non sostituisce un professionista per i casi concreti, per esempio se rivendi gli articoli in Italia.
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